
C.I.P.U.R.
Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo
Sede di Ancona – Il Presidente Ancona, 7 gennaio 2009
LE CONNESSIONI TRA :
LE QUOTE CONGLOBATE DELLE INDENNITA’ DI POSIZIONE E DI RISULTATO E LA DECORRENZA DELL’ APPLICAZIONE DEL D. LGS. 517/99
QUOTE CONGLOBATE
Come è noto, con il contratto ospedaliero 2002-2005, relativo al biennio economico 2002-2003, sono state conglobate nel tabellare ospedaliero, a decorrere dal 31.12.2003, alcune quote delle indennità di posizione e di risultato.
Precisamente, si è trattato di euro 446,69 (della indennità di posizione) e di euro 103,77 - per 12 mensilità -, pari a 95,79 - per 13 mensilità - (della indennità di risultato).
Il totale mensile, lordo, per 13 mensilità è, quindi, di euro 542,48.
DECORRENZA DEL D. LGS. 517/99
Secondo una nota sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2559 del 2005, allegata), dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 517/99, avvenuta il 27.1.2000, non è più consentito il trattamento “equiparativo” della ex De Maria, previsto dal D.P.R. 761/79, e da considerarsi ormai abrogato, per coloro che, dopo quella data, sono transitati o transitino, dalla dirigenza ospedaliera alla docenza universitaria.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso dei docenti che si ritenevano ancora interessati all’equiparazione, ha suggerito ai ricorrenti, di chiedere - piuttosto - la propria tutela in base alle nuove norme che regolano il trattamento “aggiuntivo”, previste dal D. Lgs. 517/99.
Quindi non ci sono più dubbi su quella che deve essere la decorrenza del trattamento “aggiuntivo” previsto dal D. Lgs. 517/99.
COMPORTAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI NELLE VARIE REGIONI
Per quanto riguarda la decorrenza:
solo alcune Regioni applicarono la decorrenza dovuta del trattamento “aggiuntivo” fin dall’inizio (Emilia-Romagna ed Umbria).
Altre Regioni, invece, hanno corrisposto, successivamente, gli arretrati (dal 1.1.2000) pur avendolo, inizialmente, applicato da una data successiva (Sicilia, Calabria, Toscana).
Altre Regioni hanno, infine, applicato il trattamento aggiuntivo da data successiva, senza (ancora) corrispondere gli arretrati: si tratta del Piemonte, del Friuli-V.G., del Veneto e della Campania.
Delle altre due Regioni (Puglia e Marche), che hanno già deliberato il trattamento “aggiuntivo” ma ancora non l’hanno applicato, una (la Puglia) ne prevede già la decorrenza fin dall’inizio.
L’altra (le Marche), invece, ne ha per il momento prevista la decorrenza solo dal 1.1.2007, con la motivazione di agganciarla alla pesatura delle posizioni (avvenuta assai tardivamente rispetto alla previsioni contrattuali ospedaliere, che le prevedevano dal 1.1.1996).
Per quanto riguarda il riconoscimento delle quote conglobate :
l’Umbria è stata la Regione che ha seguito il comportamento, a mio parere, più adeguato (e rispettoso degli interessi dei docenti).
Infatti, non solo ha continuato a riconoscerle anche agli universitari, ma anche, ed in considerazione del fatto che le quote conglobate hanno impinguato il tabellare degli ospedalieri, le ha rivalutate nella stessa misura della avvenuta rivalutazione del tabellare (nel quale erano confluite), per effetto dei successivi contratti ospedalieri.
La Calabria continua, comunque, a corrisponderle, ma solo in misura fissa (542,48 euro mensili) e compresa nel trattamento aggiuntivo.
L’Emilia-Romagna, ed ora la Toscana e la Sicilia, hanno continuato a corrispondere le quote conglobate della posizione, ma operandone un riassorbimento progressivo dei successivi miglioramenti, di questa indennità, per effetto dei contratti ospedalieri.
E’ necessario sottolineare che la quota conglobata di risultato è stata, comunque, sempre risparmiata da questo riassorbimento.
Per quanto avviene nelle altre Regioni, dove l’applicazione del D.Lgs. è avvenuta solo da data successiva, rispetto a quella del conglobamento nel tabellare delle quote dell’indennità di posizione e di risultato (31.12.2003), le quote conglobate, in generale, sono state pienamente riconosciute, e corrisposte, separatamente ed in misura fissa, anche agli universitari, (Friuli-V.G., Campania).
Fa eccezione però il Veneto, che ancora non le corrisponde, con la motivazione che la applicazione del D. Lgs.517/99 è stata fatta decorrere dal 1.1.2006, in coincidenza con l’entrata in vigore del successivo contratto ospedaliero (biennio 2006-2007).
Un’altra sola eccezione, ma questa volta questa volta del tutto particolare, è rappresentata da Novara.
A Novara, infatti, la quota conglobata della posizione non viene ancora corrisposta, con la motivazione che l’indennità di posizione è stata inserita - a far parte del trattamento aggiuntivo - solo in data successiva al 31.12.2003, quando tale indennità era, ormai, diventata più “magra”.
Il trattamento aggiuntivo, infatti, era stato applicato, già a decorrere dal 1.4.2001, ma inizialmente erano state prese in considerazione solo le altre indennità, ma non quella di posizione.
Non è chiaro come si comporteranno, al riguardo, le due Regioni (Puglia e Marche) dove è stato già definito l’accordo per l’applicazione del D. Lgs. 517/99, ma che, ad oggi, non è stato ancora ancora applicato.
CONCLUSIONI
Come risulta chiaro entrambi i punti risultano strettamente correlati.
Le Regioni che non hanno applicato (ancora) il trattamento “aggiuntivo” previsto a decorrere dal 1.1.2000 dal D. Lgs. 517/99 (entrato in vigore dal 27.1.2000), tendono ad escludere, nelle trattative locali, le quote conglobate da tale trattamento.
Ma ciò non sembra dovuto, soltanto, all’ovvio tentativo di limitare la spesa.
Pare soprattutto rilevante, al riguardo, l’idea che, nel caso che si intenda stabilire, per il trattamento aggiuntivo, una decorrenza dal 1.1.2004 o da epoca successiva, il riconoscimento delle quote conglobate (in data 31.12.2003) potrebbe costituire un saldo presupposto per la rivendicazione, da parte dei docenti, anche degli arretrati del trattamento aggiuntivo, fin dal 1.1.2000.
La sentenza del Consiglio di Stato dovrebbe, ormai, avere definitivamente risolto questa ambiguità.
Ritengo, inoltre, che anche in quelle Regioni che hanno applicato, o applicheranno, il trattamento “aggiuntivo” con una decorrenza dal 1.1.2004, o successiva, le quote di posizione e di risultato devono essere assolutamente salvaguardate.
Tali quote fanno, infatti, derivano da fondi specifici previsti, fin dal 1.1.1996, da un vecchio contratto ospedaliero, e furono costituiti con delle vecchie indennità, pre-esistenti, e poi soppresse e fatte confluire in tali fondi.
Questi fondi, per i docenti universitari, sono sempre stati distinti da quelli dei dirigenti ospedalieri e, per questo motivo, le quote conglobate, nel tabellare degli ospedalieri, non possono “dissolversi”, per quanto riguarda i docenti universitari, soprattutto dal momento che, dal 1.1.2000, non è più consentito il trattamento “equiparativo” della ex-De Maria.
Ciò è dimostrato, ad abundantiam, anche dal comportamento seguito da tutte le amministrazione universitarie (con l’unica eccezione del Veneto), che pur avendo applicato il D. Lgs., a decorrere dal 1.1.2004 o da epoca successiva, hanno, comunque, assicurato il pagamento delle suddette quote conglobate.
Per gli stessi motivi non è condivisibile il comportamento di quelle Regioni, quali l’ Emilia-Romagna, ed ora la Toscana e la Sicilia, che sebbene abbiano continuato a corrispondere la quota conglobata della posizione, ne operano un sorta di “limatura”, col riassorbimento progressivo, sulla stessa, dei miglioramenti di questa indennità, per effetto dei successivi contratti ospedalieri.
Prof. Vincenzo Suraci
Presidente della Sede di Ancona
Incaricato nazionale per le pensioni e per il trattamento economico dell’attività assistenziali